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Seduta 2/2021 del 20/12/2021 presieduta dal Sottosegretario On. Ilaria Fontana al Ministero della Transizione Ecologica
*DELIBERA 2  Terzo ciclo Piani di gestione delle acque (PGA). II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del II aggiornamento del PGA del distretto  drografico delle Alpi Orientali ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/20062

 

Collegamento al servizio di monitoraggio in tempo reale delle portate dei fiumi e di altri parametri meteo idrologici predisposto dall'ARPAV.

Il servizio copre il territorio regionale veneto ma per le misure di portata sono presenti anche i valori dell'Adige a Trento e dell'Adige a Bronzolo.https://www.ambienteveneto.it/

 

Cos’è l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici

E’ una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell’acqua finalizzata a:

- curare la raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa idrica nel territorio distrettuale

- promuovere iniziative di best practices che mirano ad un uso parsimonioso di acqua nel sistema irriguo in tutto il bacino idrografico

- promuovere iniziative per la gestione dell’ingressione di acque salmastre in periodi di magra

Osservatorio Permanente 1

Obiettivo dell’Osservatorio è dunque quello di rafforzare la cooperazione ed il dialogo tra i Soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell’ambito del distretto, provuovere l’uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva Quadro Acque e mettere in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Da chi è composto

Fanno parte dell’Osservatorio i Soggetti Istituzionali che, nell’ambito del territorio distrettuale partecipano alla governance della risorsa idrica ed i rappresentanti dei portatori di interesse.

In particolare:

- il Ministero della Transizione Ecologica, già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- il Dipartimento della Protezione Civile

-  l’ISTAT - Istituto nazionale di statistica

- l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

- il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

- la Provincia Autonoma di Trento

- la Provincia Autonoma di Bolzano

- la Regione del Veneto

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di gestionee tutela del territorio e acque irrigue

- La Federazione dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia di Trento

- ASSOELETTRICA

- UTILITALIA

- ANEA (l’Associazione Nazionale autorità e Enti d’Ambito)

L’accesso (spazio FTP)* alla documentazione dell’Osservatorio permanente è riservato ai membri designati

Osservatorio Permanente 2

Cos’è il Notiziario sullo stato delle risorse idriche

Il Notiziario sulla risorsa idrica del Distretto delle Alpi orientali è lo strumento attraverso il quale sono messi a disposizione del pubblico i dati di sintesi relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa idrica nel territorio distrettuale.

A tale scopo l’Osservatorio Permanente ha individuato, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, un doppio sistema di indicatori ritenuti rappresentativi dei principali parametri climatici e meteo-idrologici.

Il primo gruppo di indicatori (monitoraggio di sorveglianza) ha il compito di evidenziare eventuali anomalie meteorologiche potenzialmente prodromiche di condizioni di siccità, indipendentemente dall’azione antropica. Tali indicatori sono riferiti a:

v  precipitazioni

v  precipitazioni nevose (per i bacini a prevalente sviluppo montano)

v  temperatura (per i bacini a prevalente sviluppo planiziale).

Il secondo gruppo di indicatori (monitoraggio operativo) si attiva, di norma, al verificarsi di anomalie degli indicatori del precedente gruppo; lo scopo è quello di monitorare i paramentri idrologici che possono condizionare il soddisfacimento della domanda idrica per i diversi usi.

In particolare:

v  le portate fluenti in alcune sezioni strumentate del reticolo idrografico distrettuale

v  il volume di risorsa idrica contenuto negli invasi montani

v  il livello freatimetrico registrato presso alcune strumentate della media pianura veneta e friulana.

Il valore degli indicatori è periodicamente aggiornato sulla base dei dati resi disponibili dalle Regioni, dalle Province Autonome e/o dalle corrispondenti Agenzie di protezione ambientale.

Il Notiziario, di norma pubblicato dopo ciascuna seduta dell’Osservatorio Permanante, non ha finalità di protezione civile.

Osservatorio Permanente 3


Il Notiziario

Pubblicato di norma dopo una seduta dell’Osservatorio Permanente, il notiziario sintetizza, attraverso opportuni indicatori, lo stato e la disponibilità della risorsa idrica nel territorio distrettuale. Il quadro conoscitivo fa riferimento ai dati forniti dalle Regioni e Province Autonome ed al contributo trasmesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

 

Notiziario n. 5 – Maggio 2023

Notiziario n. 4 – Maggio 2023

Notiziario n. 3 – Aprile 2023

Notiziario n. 2 – Febbraio 2023

Notiziario n. 1 – Febbraio 2023

Notiziario n. 14 – Novembre 2022

Notiziario n. 13 – Ottobre 2022

Notiziario n. 12 – Agosto 2022

Notiziario n. 11 – Luglio 2022

Notiziario n. 10 – Adige – Luglio 2022

Notiziario n. 9 – Luglio 2022

Notiziario n. 8 – Giugno 2022

Notiziario n. 7 – Giugno 2022

Notiziario n. 6 – Maggio 2022

Notiziario n. 5 – Maggio 2022

Notiziario n. 4 – Aprile 2022

Notiziario n. 3 – Marzo 2022

Notiziario n. 2 – Marzo 2022

Notiziario n. 1 – Febbraio 2022

Notiziario n. 6 – Agosto 2021

Notiziario n. 5 – Luglio 2021

Notiziario n. 4 – Giugno 2021

Notiziario n. 3 – Maggio 2021

Notiziario n. 2 – Aprile 2021

Notiziario n. 1 – Marzo 2021

 

Accesso alla documentazione (spazio FTP)* dell’Osservatorio permanente riservato ai membri designati 

* se cliccando sul link non si apre una scheda del browser predefinito con la richiesta delle credenziali di accesso, provare con altri browser, altrimenti per accedere allo spazio FTP si può fare riferimento a questa guida, o utilizzando un programma analogo a FileZilla

 

 

Il Documento di valutazione e orientamento (DVO)

Anche il “Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti ed Autorità competenti sulle possibili misure da adottare”, per brevità “Documento di valutazione ed orientamento” segue di norma ciascuna seduta dell’Osservatorio Permanente. Il documento propone in forma discorsiva le valutazioni di sintesi sullo stato della risorsa idrica emerse nel corso dell’incontro e le determinazioni conclusive riguardo lo stato di severità idrica. La severità idrica può assumere classi di stato anche diversificate sui diversi bacini che compongono il territorio distrettuale (si ricorda che il distretto idrografico delle Alpi Orientali è l’insieme dei bacini che recapitano nel mare Adriatico nell’arco costiero compreso tra la foce del fiume Adige ed il confine italo-sloveno) oppure in relazione alla tipologia delle acque (superficiali o sotterranee) Una seconda parte del documento detta indicazioni sulle possibili misure da adottare per contrastare e mitigare l’eventuale stato di severità idrica; è di norma rivolto alle Regioni e Province Autonome (in quanto “autorità concedenti”) ed agli ulteriori soggetti pubblici e privati preposti alla gestione/regolazione dei servizi idrici di captazione, trattamento e distribuzione delle acque (Consorzi di bonifica ed irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario, Enti di governo d’Ambito, Gestori del servizio idrico integrato).

Documento valutazione e orientamento 2023 05 05

Documento valutazione e orientamento 2023 04 13

Documento valutazione e orientamento 2023 03 14

Documento valutazione e orientamento 2023 02 13

 

 

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

   
© Distretto delle Alpi Orientali