Termine | Definizione |
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Acque costiere |
le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dalla linea di base che fa da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione |
Acque destinate al consumo umano |
Le acque trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori. La definizione comprende anche le acque utilizzate nelle imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione su mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escludendo quelle acque la cui qualità non ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. I criteri per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e i conseguenti parametri minimi di qualità, sono frutto dell’evoluzione di conoscenze multidisciplinari e si basano sugli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia il principale riferimento normativo è il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che dà attuazione alla Direttiva 98/83/CE, con la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità. La normativa si pone come obiettivo la protezione della salute umana, garantendo la qualità delle acque anche integrandosi nel complesso sistema della legislazione comunitaria relativamente all’uso sostenibile, agli obiettivi di qualità ambientale e di protezione dall’inquinamento. |
Acque di transizione |
le acque superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce |
Acque interne |
tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali |
Acque sotterranee |
tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo |
Acque superficiali |
le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali |
Alluvione |
l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici |
Alluvione di pianura |
si tratta di fenomeni in cui il fluido in movimento è costituito principalmente da acqua |
Aree protette (ai sensi della Direttiva Quadro Acque) |
Le aree del distretto idrografico alle quali è stata attribuita una particolare protezione, in funzione di una specifica norma comunitaria, allo scopo di proteggere i corpi idrici superficiali e sotterranei in esse contenuti o di conservare gli habitat e le specie presenti, che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Le tipologie di Aree Protette ai sensi della direttiva comunitaria, ripresi dal D.Lgs. 152/2006, includono: • aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano (ai sensi della Direttiva 98/83/CE, recepita con D.Lgs 31/2001 e dell’art. 7 della DQA, recepita con l’art. 82 del D.Lgs.152/2006); • corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.152/2006 e della Direttiva 2006/7/CE, recepita dal D.Lgs. 116/2008); • zone vulnerabili ai nitrati di origine agro-zootecnica designate ai sensi della Direttiva 91/676 (recepita dagli art. del D.Lgs 152/2006 e dal D.M. del 7 aprile 2006); • aree sensibili designate ai sensi della Direttiva 91/271/CEE (recepita mediante il D.Lgs. 152/2006). • aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti della rete Natura 2000 istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (recepita con DPR 357/97 e s.m.i.) e della Direttiva 2009/147/CE (recepita con L 157/92 e s.m.i.). La normativa nazionale (artt. 84, 85, 87 e 89 del D.Lgs. 152/06) prevede inoltre l’individuazione di acque a specifica destinazione che in taluni casi possono coincidere con le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico richiamate in precedenza. Si tratta delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e delle acque destinate alla vita dei molluschi. Tali acque a specifica destinazione, (che traggono la loro origine da quanto previsto dalle direttive 2006/44/CE e 2006/113/CE, tuttora abrogate) sono da considerarsi Aree Protette ai sensi della DQA. |
Autorità competente |
l'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase. Nell’ambito della procedura VAS l’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato |
Autorità procedente |
Nell’ambito della procedura VAS la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto a VAS, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma |
Autorizzazione |
la decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto |
Avviso |
documento emesso, se del caso, dal Dipartimento di Protezione Civile o dalle Regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore. Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza |
Avviso di criticità regionale |
documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato (ove attivato) o dal Centro Funzionale Centrale (in base al principio di sussidiarietà), in cui è esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o dell’evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L’avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta. L' adozione dell'Avviso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia |
Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche |
(o Avviso meteo nazionale) documento emesso dal Dipartimento di Protezione Civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale è costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche |