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EDITORIALE NUOVA GOVERNANCE PER I DISTRETTI Francesco Baruffi, Renato Angheben
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Approvato il collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 che ripartisce il territorio nazionale in 7 distretti idrografici (Alpi orientali, Fiume Po, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna, Sicilia). Il distretto delle Alpi orientali comprende i bacini dell’Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico, i bacini regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e il bacino interregionale del Lemene. L’Autorità di bacino distrettuale sarà un ente pubblico non economico. Superata definitivamente la lunga fase transitoria, il collegato ambientale dà positivo riscontro alle richieste degli organismi comunitari in attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE. Le legge ha operato la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell’ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, salvaguardando il criterio di integrità ed omogeneità idrografica ed idrogeologica dei bacini compresi nei distretti. Tali modifiche riguardano il bacino interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco che sarà accorpato al distretto del fiume Po. La revisione della governance non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono piuttosto conseguibili economie di scala in fase gestionale stante la diminuita parcellizzazione delle competenze. Sono le due Autorità di bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige che nel frattempo hanno garantito l’ordinaria attività di pianificazione a scala distrettuale per l’attuazione delle disposizioni comunitarie discendenti dalla Direttiva Acque e dalla Direttiva Alluvioni. Un grande sforzo con poche risorse umane e finanziarie. In via transitoria, infatti, attraverso due provvedimenti normativi (Legge 13/2009, D. Lgs 219/2010) sono state prorogate le Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della Legge 183/89. Questo regime transitorio ha consentito di dare attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque e di rischio di alluvioni. Qualche breve nota, infine, per ricostruire il processo partendo dal recepimento italiano della direttiva quadro acque. L’articolo 63 del D.Lgs 152/06 prevedeva l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, o Autorità di Distretto, in ciascuno degli 8 distretti individuati nell’articolo 64 del medesimo decreto. In sostanza rimandava la loro attivazione all’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per l’attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle autorità istituite ai sensi della precedente normativa nazionale (la Legge 183/89, abrogata dallo stesso decreto legislativo) ai nuovi soggetti distrettuali. Per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale con successivi interventi (d.lgs. 284/2006 e d.lgs. 208/2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06) che nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fossero prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 63 del Testo unico in materia ambientale. Ora il Distretto è una realtà. |